Vi è nella lingua italiana un termine che ha una forza evocativa immediata: grimaldello.
Nella sua accezione originaria, indica lo strumento con cui un ladro scardina una serratura per accedere a uno spazio che non gli appartiene, sottraendo ciò che non gli è dovuto. La metafora applicata al campo urbanistico non è una provocazione retorica: è una categoria analitica che consente di leggere il nuovo Codice dell'Edilizia e delle Costruzioni per quello che, a una lettura sistemica e non superficiale, esso appare: non semplicemente uno strumento di semplificazione burocratica, ma l'elemento normativo conclusivo di un sistema coordinato di riforme che, prese nell'insieme, abbassano in modo strutturale le difese del territorio, dell'ambiente e della democrazia urbana rispetto a interessi economici potenti, talvolta legali, talvolta illeciti, talvolta criminali.
Questa terza parte è il più scomodo da scrivere — e probabilmente il più necessario da leggere.
Nei due capitoli precedenti si è analizzato il contenuto normativo del DDL delega per il Codice dell'Edilizia e del DDL Rigenerazione Urbana, individuandone le lacune strutturali in materia di giustizia sociale, consumo di suolo e sostenibilità ambientale. Qui si compie un passo ulteriore: si analizza non solo ciò che questi strumenti non fanno, ma ciò che — in combinazione con altre riforme legislative degli ultimi anni, in primo luogo l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio — essi potenzialmente consentono. Lo si fa senza cedere alla tentazione del pamphlet, ma con la stessa onestà intellettuale che ha guidato i capitoli precedenti.
La tesi è articolata in quattro argomenti distinti: il primo riguarda la depenalizzazione dei reati della pubblica amministrazione in materia urbanistica; il secondo, la struttura della rendita fondiaria come sistema di accumulazione privatistica del valore pubblico; il terzo, il rapporto documentato tra criminalità organizzata e settore dell'edilizia; il quarto, la progressiva marginalizzazione della partecipazione popolare nei processi di trasformazione urbana.
Quattro argomenti che, letti separatamente, potrebbero sembrare fenomeni distinti: letti insieme, compongono un quadro sistemico di preoccupante coerenza.
I. L'abolizione dell'abuso d'ufficio: il primo mattone del grimaldello
Il 9 agosto 2024 è entrata in vigore la Legge n. 114/2024, comunemente nota come Legge Nordio, dal nome del Ministro della Giustizia che ne ha promosso con forza l'approvazione. Tra le sue disposizioni più controverse, la più rilevante per il tema che qui si analizza è l'abrogazione integrale dell'art. 323 del Codice Penale, il reato di abuso d'ufficio. Il reato, che puniva il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, procurava intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arrecava ad altri un danno ingiusto, era già stato significativamente ridimensionato nel suo ambito di applicazione da una prima riforma del 2020 (D.L. 76/2020, cosiddetto Decreto Semplificazioni). La legge del 2024 ha compiuto il passo finale: l'abolizione totale.
La ratio politica dichiarata era quella di liberare gli amministratori locali dalla cosiddetta «paura della firma» — il timore di essere indagati per atti legittimi di discrezionalità amministrativa — che, secondo la vulgata governativa, avrebbe paralizzato l'attività dei Comuni, frenando appalti, concessioni e investimenti. L'argomento non era privo di fondamento parziale: è documentato che in passato alcune procure abbiano utilizzato il reato di abuso d'ufficio in modo estensivo, contestandolo in situazioni nelle quali la discrezionalità amministrativa era genuina e non maliziosamente orientata. Questo però non giustificava l'abolitio criminis totale — come avevano argomentato con forza la quasi totalità dei penalisti ascoltati nelle audizioni parlamentari, la Associazione Nazionale Magistrati, e come ha poi riconosciuto la stessa proposta di direttiva europea sulla lotta alla corruzione, adottata dalla Commissione Europea il 3 maggio 2023, che impone agli Stati membri un obbligo di incriminazione delle condotte di abuso.
Le conseguenze dell'abrogazione sull'ambito urbanistico-edilizio sono state descritte con chirurgica precisione dalla rivista giuridica Sistema Penale: prima della riforma, «il rilascio di una concessione a costruire su un terreno non edificabile» costituiva un fatto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 323 c.p. Dopo l'abrogazione, «non sarebbe più previsto dalla legge come reato». Le parole non lasciano margini di ambiguità. Un funzionario tecnico comunale che rilascia un permesso di costruire in violazione del piano regolatore — che autorizza una volumetria non consentita, che approva una variante in deroga sulla base di pressioni esterne, che chiude un occhio su un'irregolarità procedurale — non commette più abuso d'ufficio. L'unica tutela residua risiede nel più difficile da provare reato di corruzione (art. 318-319 c.p.), che richiede la dimostrazione di un dazione di denaro o altra utilità, oppure nei reati ambientali e urbanistici specifici, che tuttavia — come denuncia da anni il Procuratore Nazionale Antimafia — sono sistematicamente sacrificati nelle priorità investigative a vantaggio di reati percepiti come socialmente più allarmanti.
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 24 settembre 2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma abrogativa, denunciandone il contrasto con la Convenzione ONU di Merida contro la corruzione del 2003 — ratificata dall'Italia con la Legge n. 116/2009 — e con il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Il Rapporto sullo Stato di Diritto 2024 della Commissione Europea ha espresso preoccupazioni esplicite sull'abrogazione, notando che essa «potrebbe avere implicazioni per le indagini e l'individuazione di frodi e corruzioni» in un Paese nel quale, come si legge nel documento, «persistono significativi problemi di corruzione». La procedura di infrazione europea è, secondo la dottrina penalistica più autorevole, tutt'altro che un rischio remoto.
La domanda che mi pongo è la seguente: in quale contesto normativo si inscrive questa abrogazione? In un contesto nel quale, contemporaneamente, vengono introdotte semplificazioni procedurali significative in materia edilizia, si estende l'ambito delle sanatorie attraverso il Decreto Salva Casa, si avvia un DDL che introduce premi volumetrici negoziabili e deroghe agli strumenti urbanistici ordinari. La combinazione è la seguente: da un lato, si moltiplicano gli strumenti di discrezionalità amministrativa in campo edilizio; dall'altro, si elimina il presidio penale principale che presidia quella discrezionalità dalla corruzione. Non è possibile dimostrare che questa combinazione sia stata voluta in modo consapevole e coordinato dai suoi autori — la buona fede politica non si presume colpevole per via giudiziaria. Ma è possibile — anzi, è doveroso — affermare che l'effetto sistemico di questa combinazione è quello di abbassare in modo strutturale la soglia di rischio per chi intende utilizzare la discrezionalità urbanistica a fini privati.
II. La rendita fondiaria: il grande furto legalizzato
C'è un meccanismo economico al cuore della speculazione immobiliare italiana che nessuna riforma edilizia degli ultimi decenni ha affrontato seriamente, e che il nuovo Codice dell'Edilizia perpetua in modo del tutto coerente con la tradizione: il regime della rendita fondiaria urbana. La dinamica è semplice nella sua struttura e devastante nei suoi effetti: quando uno strumento urbanistico trasforma un'area da agricola a edificabile, o quando una variante al piano regolatore aumenta l'indice di edificabilità di un lotto, il valore di quel terreno aumenta in modo straordinario — spesso di dieci, venti, cinquanta volte — senza che il proprietario abbia compiuto alcun atto produttivo. Quel valore aggiunto è il prodotto di una decisione collettiva — la scelta pubblica di rendere edificabile o più densamente edificabile quella area — ma viene incassato quasi interamente dal privato.
Una stima econometrica citata dallo studioso Blecic, nel volume Lo scandalo urbanistico 50 anni dopo (Franco Angeli), calcolava che se l'Italia avesse applicato la riforma del regime dei suoli proposta dal democristiano Fiorentino Sullo negli anni Sessanta — una riforma di esproprio preventivo dei terreni edificabili poi sabotata dall'interno della stessa DC per le pressioni dei grandi proprietari fondiari — lo Stato avrebbe incassato, nel solo settore dell'edilizia abitativa, tra gli 800 e i 1.000 miliardi di euro dal 1961 al 2011. Sono stime di ordine di grandezza, non cifre precise, ma la loro portata è tale da rendere comprensibile l'affermazione del sindaco Luigi Tassoni — riportata dal Fatto Quotidiano nell'ottobre 2025 — che la rendita fondiaria in Italia «corre in un'unica direzione» e che domina un vero e proprio «partito trasversale» che attraversa tutti gli schieramenti politici.
Il nuovo Codice dell'Edilizia non introduce alcuna misura di cattura pubblica della rendita fondiaria. Il meccanismo della perequazione urbanistica — che in alcune legislazioni regionali, come quella emiliano-romagnola, ha tentato di redistribuire una quota della valorizzazione immobiliare a favore della collettività — non viene codificato in forma nazionale vincolante. La contribuzione di valore aggiunto applicata in alcune esperienze europee — in Inghilterra con il Community Infrastructure Levy, in Germania con la Ausgleichsbetrag, in Olanda attraverso i grondbedrijven comunali — è completamente assente dal dibattito normativo italiano. Anzi, la combinazione di deroghe procedurali, premi volumetrici e semplificazione delle sanatorie introdotta dall'insieme dei provvedimenti in discussione tende a produrre l'effetto opposto: aumentare le rendite private catturabili attraverso la trasformazione del territorio, senza alcun meccanismo di restituzione alla collettività del valore prodotto da scelte pubbliche.
Come hanno documentato Harvey Molotch con la teoria della città come «macchina per la crescita» e Henri Lefebvre con l'analisi della produzione capitalistica dello spazio, la rendita fondiaria non è un fenomeno secondario o parassitario nell'economia urbana: è il meccanismo centrale attraverso cui il capitale si appropria del valore prodotto dalla vita collettiva. Giuseppe Campos Venuti, che su questo tema ha combattuto battaglie intellettuali e politiche per decenni, aveva chiarito con precisione che il nodo della rendita fondiaria è il vero discrimine tra un'urbanistica che serve la collettività e una che serve i proprietari: «Chi paga la rendita fondiaria non è il proprietario del suolo, ma la collettività — attraverso le infrastrutture, i servizi, il lavoro degli altri. Il proprietario incassa semplicemente la capitalizzazione delle scelte pubbliche». Il nuovo Codice dell'Edilizia, ignorando questo nodo, si colloca esplicitamente dalla parte dei proprietari.
Il caso concreto di Lecce, riportato dal giornale LeccePrima nel settembre 2025, illustra bene come questo meccanismo operi nella pratica quotidiana: il Consiglio Comunale, applicando la legge regionale pugliese, ha approvato una delibera che consente demolizioni e ricostruzioni con bonus volumetrici del 35%, con edifici fino a 24 metri di altezza, in assenza di verde, parcheggi e servizi adeguati. Il Partito Democratico locale ha denunciato in aula che «si favorisce in maniera sproporzionata la rendita fondiaria urbana a scapito della vivibilità, dell'ambiente e della salute della comunità». Lecce non è un'eccezione: è la norma di come questi meccanismi operano quando mancano contrappesi redistributivi.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il finanziamento dei bilanci comunali. Il già citato sindaco Tassoni ha descritto con brutale chiarezza il meccanismo: «Come si moltiplica il valore immobiliare di un Comune? Con nuove aree edificabili, edifici, volumetrie. Se aumentano, crescono gli incassi dei Comuni. Ecco perché il regime delle finanze locali è un incentivo strutturale alla speculazione». I Comuni italiani utilizzano gli oneri di urbanizzazione — che dovrebbero finanziare investimenti straordinari — per coprire la spesa corrente, trasformando strutturalmente l'interesse degli enti locali in un incentivo all'espansione edilizia. Un DDL che semplifica le procedure edilizie senza riformare il regime fiscale dei Comuni non risolve questo problema: lo aggrava.
III. La criminalità organizzata e il territorio: un sodalizio documentato
Non vi è in questo capitolo alcuna intenzione di affermare che il nuovo Codice dell'Edilizia sia stato scritto nell'interesse della criminalità organizzata. Una simile affermazione sarebbe non solo indimostrabile, ma metodologicamente scorretta. Ciò che si afferma, con il supporto di dati istituzionali verificabili e prodotti dall'autorità dello Stato, è qualcosa di diverso e più preciso: che le organizzazioni criminali italiane hanno un interesse strutturale documentato nel settore dell'edilizia e degli appalti pubblici, che questo interesse cresce in modo proporzionale alla disponibilità di risorse pubbliche da intercettare e alla riduzione dei controlli normativi, e che alcune delle misure introdotte dalla riforma in discussione — in combinazione con l'abolizione dell'abuso d'ufficio — creano condizioni oggettivamente favorevoli all'infiltrazione mafiosa nel settore delle trasformazioni urbane.
La Relazione Annuale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il 2024, presentata al Parlamento il 27 maggio 2025, è un documento di rara chiarezza su questo punto. La DIA certifica che «il monitoraggio delle attività imprenditoriali ha restituito un quadro analitico che evidenzia un'infiltrazione sempre più concreta e articolata della 'ndrangheta nel settore degli appalti pubblici e nel rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni». Nel solo 2024 sono stati adottati 208 provvedimenti interdittivi antimafia, di cui oltre 138 emessi da Prefetture al di fuori della Calabria. I monitoraggi antimafia effettuati hanno riguardato 1.980 imprese, con 22.949 approfondimenti su persone fisiche collegate. La DIA ha effettuato accessi in 200 cantieri, controllando 4.364 persone fisiche, 1.157 imprese e 2.345 mezzi d'opera.
I settori di infiltrazione privilegiati sono descritti con precisione: «edilizia, movimento terra, fornitura di materiali edili, noleggio di mezzi a freddo o a caldo, subappalti delle grandi opere». La Relazione sottolinea che le infiltrazioni mafiose «si estendono anche alla fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto: le imprese vincitrici sono spesso costrette a subappaltare attività ad aziende affiliate alla criminalità». Non si tratta di un fenomeno geograficamente circoscritto al Sud: la stessa DIA documenta almeno 48 locali di 'ndrangheta operativi al Centro e al Nord Italia, con il 72% delle interdittive emesse al di fuori della Calabria. In Trentino-Alto Adige, l'operazione Romeo ha documentato l'esistenza di un gruppo affaristico «in grado di influenzare le principali iniziative della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore dell'edilizia», con imprenditori che finanziavano campagne elettorali in cambio di «agevolazioni, procedure semplificate e concessioni per iniziative immobiliari».
La Commissione Parlamentare Antimafia, nelle sue diverse relazioni di legislatura, ha da tempo documentato il meccanismo attraverso cui la criminalità organizzata si inserisce nei processi urbanistici: non solo attraverso la violenza e la coercizione tipiche della fase storica del dopoguerra, ma attraverso la corruzione sistematica delle amministrazioni locali, l'acquisizione di imprese edili formalmente regolari, l'uso di prestanome professionali (notai, commercialisti, tecnici) per schermare l'origine illecita dei capitali investiti nell'edilizia. Come aveva già analizzato, in un saggio di riferimento, la studiosa Francesca Romana Pirrelli su Lexambiente, il meccanismo del condono edilizio — e della sanatoria progressiva — è diventato storicamente uno strumento di valorizzazione del patrimonio abusivo mafioso: «Una serie di norme che hanno inserito il meccanismo del silenzio assenso per il rilascio del nullaosta paesaggistico [...] hanno determinato le organizzazioni criminali ad assaltare anche zone costituite da parchi e oasi naturali, aree archeologiche e zone demaniali».
La domanda che si pone, a questo punto, è quella che ogni analista responsabile deve porre: il Decreto Salva Casa del 2024 e il DDL delega per il nuovo Codice dell'Edilizia ampliano o restringono le opportunità di infiltrazione mafiosa nel settore edilizio?
La risposta onesta è: entrambi tendono ad ampliarle, almeno sul piano delle opportunità strutturali. La semplificazione delle CILA e delle SCIA, l'estensione delle tolleranze costruttive, la riduzione dei controlli ex post, la liberalizzazione dei cambi di destinazione d'uso, la semplificazione del silenzio-assenso anche per immobili vincolati — tutte misure inserite nel nuovo quadro normativo — riducono l'intensità del controllo pubblico sulle trasformazioni edilizie. Contemporaneamente, l'abolizione dell'abuso d'ufficio elimina il principale presidio penale che tutelava il procedimento amministrativo da pressioni indebite. Il risultato combinato è un ecosistema normativo in cui le opacità procedurali aumentano e i controlli diminuiscono: esattamente le condizioni che la criminologia urbana e la stessa DIA identificano come terreno fertile per l'infiltrazione mafiosa.
Non è un caso che la DIA stessa abbia espresso la «propria prontezza nel contrastare le infiltrazioni nel settore degli appalti pubblici» in relazione a grandi opere come il Ponte sullo Stretto, un progetto che — indipendentemente dal giudizio sulla sua utilità infrastrutturale — mobiliterà decine di miliardi di euro di investimenti pubblici in un'area geografica a tradizionale forte presenza di criminalità organizzata. La vigilanza antimafia, in questo contesto, opera in modo reattivo su un sistema normativo che invece dovrebbe operare in modo preventivo: rafforzando la trasparenza delle procedure, rendendo obbligatoria la documentazione antimafia per tutte le fasi dei procedimenti edilizi rilevanti, rendendo tracciabili i flussi finanziari connessi alle trasformazioni urbane. Il nuovo Codice non contiene nulla di simile.
IV. Il silenziamento della partecipazione: la democrazia urbanistica svuotata
Esiste una quarta dimensione del «grimaldello urbanistico» che merita di essere analizzata con altrettanta attenzione, anche se è meno visibile delle prime tre: la progressiva marginalizzazione della partecipazione popolare nei processi di trasformazione del territorio. Non si tratta di un fenomeno nuovo — la pianificazione urbanistica italiana ha storicamente sofferto di un deficit democratico strutturale — ma il DDL sul nuovo Codice dell'Edilizia, lungi dall'invertire questa tendenza, la accelera in modo significativo attraverso due meccanismi complementari.
Il primo meccanismo è la velocizzazione delle procedure a scapito della trasparenza. La logica della semplificazione, declinata attraverso l'estensione del silenzio-assenso, la riduzione dei tempi procedurali, la semplificazione delle conferenze di servizi, produce un effetto strutturalmente antidemocratico: i cittadini hanno meno tempo per essere informati, meno tempo per organizzare un'opposizione, meno spazi istituzionali per far valere le proprie osservazioni. Il silenzio-assenso applicato al permesso di costruire — esteso dalla Legge di Semplificazione 2025 anche agli immobili vincolati quando le autorizzazioni preposte siano già state acquisite — è il caso più evidente: la trasparenza procedurale, che è una delle condizioni della partecipazione, viene sacrificata sull'altare della velocità.
Come ha dimostrato Thomas B. Fischer nei suoi studi sulla valutazione strategica ambientale, la qualità delle decisioni di pianificazione non dipende solo dalla competenza tecnica di chi decide, ma dalla ricchezza del processo di consultazione che precede la decisione.
Il secondo meccanismo è la negoziazione privata in sostituzione della pianificazione pubblica. Come aveva già analizzato Edoardo Salzano in numerosi scritti sulla piattaforma eddyburg.it, il progressivo smantellamento del piano regolatore come strumento di governo del territorio produce un effetto preciso: le grandi trasformazioni urbane cessano di essere il prodotto di processi pianificatori collettivi e aperti, e diventano il prodotto di accordi bilaterali tra istituzioni e operatori privati — accordi di programma, permessi in deroga, varianti negoziate — che si svolgono in sedi non pubbliche, con logiche di opacità e ridottissimo controllo democratico. La formula del «programma complesso» — introdotta negli anni Novanta e mai davvero superata — ha prodotto decenni di trasformazioni urbane in cui i cittadini hanno scoperto il progetto di trasformazione del proprio quartiere a decisione già assunta, con spazi di influenza sostanzialmente nulli.
I dati sull'attuale pratica della partecipazione in Italia sono sconfortanti. Una ricerca condotta dall'Università di Bologna nel 2023 ha rilevato che meno del 5% dei procedimenti di variante urbanistica nelle principali città italiane prevedeva forme di partecipazione più ampie dell'obbligatorio avviso di adozione. Nei Comuni sotto i 15.000 abitanti — dove si concentra la stragrande maggioranza dei procedimenti edilizi — questa percentuale scendeva all'1-2%. Il confronto con la Germania — dove le procedure di Bürgerbeteiligung (partecipazione dei cittadini) sono obbligatorie in tutti i procedimenti di pianificazione e prevedono fasi strutturate di consultazione, informazione e risposta alle osservazioni — o con la Danimarca — dove le nuove pianificazioni di area vasta devono prevedere almeno tre fasi formali di consultazione pubblica — rende evidente l'abisso democratico che separa l'Italia dal modello europeo.
Non è retorica: la partecipazione popolare non è un optional della pianificazione urbanistica ben fatta. Jane Jacobs aveva capito, già negli anni Sessanta, che i piani urbani di maggior qualità sono quelli che nascono dall'ascolto profondo di chi il quartiere lo abita. William Holly Whyte aveva dimostrato come la progettazione degli spazi pubblici produca esiti radicalmente diversi a seconda che le comunità locali siano incluse o escluse dal processo. Henri Lefebvre aveva elevato la partecipazione al rango di diritto politico fondamentale, componente del droit à la ville. Richard Sennett, nel suo lavoro sulla «open city», ha mostrato come le città più vivibili e resilienti siano quelle che mantengono aperti i processi di definizione delle proprie trasformazioni. Il nuovo Codice dell'Edilizia, concentrato sulla velocità e sulla certezza del titolo abilitativo, non dedica nemmeno una disposizione strutturale alla partecipazione dei cittadini come elemento costitutivo della qualità del processo urbanistico.
C'è poi una dimensione particolarmente grave: le grandi operazioni immobiliari nelle città, quelle che trasformano interi quartieri, che insediano funzioni commerciali o ricettive di enorme impatto, che modificano in modo radicale la composizione sociale di un'area, vengono sempre più spesso gestite attraverso strumenti procedurali che prevedono scarsa o nulla consultazione pubblica. L'accordo di programma, il permesso in deroga, la variante semplificata: sono tutti strumenti che consentono a un'amministrazione locale di autorizzare una trasformazione rilevante senza passare per le lunghe procedure del piano regolatore, procedure che — pur con tutti i loro limiti — prevedono almeno la pubblicazione del progetto e la raccolta di osservazioni. Il nuovo Codice, ampliando l'ambito di applicazione degli strumenti semplificati, restringe ulteriormente lo spazio in cui i cittadini possono far sentire la propria voce.
V. Il sistema come tale: quattro leve, un solo effetto
Giunti a questo punto dell'analisi, è utile ricapitolare in modo sintetico la logica complessiva che emerge dalla lettura sistemica dei quattro argomenti sviluppati. I quattro elementi non sono fenomeni indipendenti: sono le componenti di un sistema che, nella sua combinazione, produce effetti largamente superiori alla somma delle singole parti.
L'abolizione dell'abuso d'ufficio (L. 114/2024) elimina il presidio penale sulla discrezionalità amministrativa in campo edilizio. La semplificazione delle procedure edilizie (Decreto Salva Casa 2024, DDL Codice Edilizia 2025) moltiplica le occasioni in cui quella discrezionalità viene esercitata, riducendo contemporaneamente la traccia documentale e i controlli esterni. L'assenza di meccanismi di cattura della rendita fondiaria (assente in tutti i provvedimenti in discussione) garantisce che i guadagni derivanti dalle trasformazioni del territorio continuino a concentrarsi in mani private, creando incentivi economici enormi per chiunque sia in grado di influenzare le decisioni amministrative. La marginalizzazione della partecipazione popolare (effetto combinato della semplificazione procedurale) riduce la capacità delle comunità locali di resistere alle trasformazioni non desiderate. Il risultato è un ecosistema in cui le decisioni sulle trasformazioni del territorio vengono prese più velocemente, con meno controlli, con incentivi economici enormi e con meno occhi pubblici.
Questo sistema non è necessariamente il frutto di un disegno consapevole e coordinato: nella storia delle politiche pubbliche, i sistemi di incentivi perversi si costruiscono spesso per aggiunta incrementale di decisioni singolarmente razionali, non per effetto di una mente diabolica che ha pianificato tutto a tavolino. Ma l'irrazionalità sistemica che ne risulta non è meno dannosa per il fatto di non essere intenzionale. E il fatto che alcune delle misure in questione rispondano a pressioni politiche provenienti da categorie professionali, gruppi d'interesse e lobby che hanno storicamente tratto vantaggio dalla rendita fondiaria e dalla speculazione immobiliare — come l'ANCE, Confindustria e le associazioni di categoria del settore immobiliare — non è un elemento secondario nella valutazione del quadro complessivo.
È significativo notare che la Commissione Europea, nel Rapporto sullo Stato di Diritto 2024, abbia esplicitamente indicato come i «persistenti problemi di corruzione» in Italia rendano particolarmente preoccupante la riduzione delle tutele penali sulla pubblica amministrazione. È significativo che la DIA abbia dovuto raddoppiare nel 2024 i propri monitoraggi sui cantieri PNRR, a fronte dell'aumento del rischio di infiltrazione mafiosa in un contesto di grandi flussi di investimento pubblico. Ed è significativo che il Forum Salviamo il Paesaggio, l'INU e il CNAPPC abbiano tutti, con sfumature diverse, espresso preoccupazioni sull'assenza di presidi antispeculativi nel nuovo quadro normativo. Quando le voci più diverse — penalisti, urbanisti, antimalfia, associazioni ambientaliste — convergono nella denuncia di un rischio sistemico, sarebbe irresponsabile ignorarne la convergenza.
VI. Conclusioni: chi difende il territorio e chi no
Il titolo di questo saggio richiama la metafora del grimaldello: uno strumento che apre ciò che dovrebbe rimanere chiuso, che consente l'accesso a ciò che non appartiene a chi lo usa. La metafora è forte, e chi scrive è consapevole che una categoria analitica così evocativa porta con sé il rischio di un'eccessiva semplificazione. Si è tentato per questo di ancorare ogni argomento a dati verificabili, a sentenze, a relazioni istituzionali, a posizioni ufficiali di organismi tecnici e scientifici. Quel che emerge non è il ritratto di un governo criminale — non sarebbe corretto né dimostrabile — ma quello di un sistema normativo che produce effetti oggettivamente favorevoli a interessi privati potenti a scapito dell'interesse collettivo.
La città non è un bene astratto: è lo spazio fisico in cui si svolge la vita di milioni di persone. Le decisioni su come essa si trasforma — dove si costruisce, cosa si costruisce, per chi si costruisce, a quale prezzo — hanno effetti diretti sulla qualità della vita, sull'accesso all'abitazione, sulla sicurezza ambientale, sulla coesione sociale. Queste decisioni non possono essere lasciate alla negoziazione opaca tra enti pubblici e operatori privati, senza presidii di legalità adeguati, senza meccanismi redistributivi, senza partecipazione dei cittadini.
Edoardo Salzano chiamava questo il principio della «città come bene comune»: non una città che appartiene ai proprietari degli immobili che la compongono, ma una città che appartiene a tutti coloro che la abitano. Era, ed è, un principio di civiltà. Ed è un principio che il nuovo Codice dell'Edilizia e delle Costruzioni, nella sua attuale architettura normativa, non sembra condividere.
Il Parlamento ha ancora la possibilità di correggere la rotta. Le audizioni in Commissione, gli emendamenti, il confronto con la società civile organizzata, con le università, con gli ordini professionali: sono tutti strumenti disponibili per introdurre nel testo quei correttivi che trasformerebbero una legge di semplificazione in una legge di riforma vera. Occorre che li usi. La democrazia urbana — come ci ha insegnato l'intera tradizione del pensiero urbanistico progressista, da Campos Venuti a Salzano a Secchi — non si difende solo nelle aule dei tribunali: si difende, prima ancora, nelle aule del Parlamento. Ed è lì che questa partita, ancora aperta, si giocherà nei prossimi mesi.
Commenti
Posta un commento
Your comment will be online shortly