Vi sono momenti nella storia legislativa di un Paese in cui una riforma annunciata con solennità rischia di rivelarsi, sotto l'esame critico, qualcosa di assai diverso da ciò che promette.
Il disegno di legge delega per l'adozione del nuovo Codice dell'Edilizia e delle Costruzioni, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 dicembre 2025 con procedura d'urgenza e successivamente trasmesso al Parlamento dopo la bollinatura del Quirinale del 24 febbraio 2026, appartiene esattamente a questa categoria.
Il governo di centro-destra guidato da Giorgia Meloni lo ha presentato come una svolta epocale, come la risposta definitiva a decenni di stratificazione normativa caotica che affligge il D.P.R. 380/2001, il vigente Testo Unico dell'Edilizia. Ma al di là della retorica della semplificazione, ciò che emerge da una lettura attenta del testo e del suo impianto ideologico è un progetto normativo che privilegia la fluidità del mercato immobiliare rispetto alla qualità della vita urbana, la certezza dei titoli edilizi rispetto all'equità sociale, la velocità procedurale rispetto alla sostenibilità ambientale.
Questa riflessione non vuole essere una difesa aprioristica del vecchio ordinamento: nessuno, nel campo della pianificazione territoriale, negherebbe che il D.P.R. 380/2001 abbia subito negli anni una progressiva erosione della propria coerenza interna, trasformandosi in un mosaico normativo difficilmente governabile.
Lo stesso Istituto Nazionale di Urbanistica, già in occasione delle audizioni parlamentari sul Decreto Salva Casa del 2024, aveva denunciato con chiarezza "la tendenza delle misure a carattere edilizio a intervenire sempre più frequentemente su ambiti propri dell'urbanistica, dimostrando che il legislatore si vede costretto ad effettuare questa 'invasione di campo' proprio per la mancanza di una disciplina urbanistica disposta a regolare in modo organico la materia.
Il problema, dunque, non è la necessità della riforma: è la qualità della visione che la anima. E quella visione, letta nei suoi principi fondativi, appare ancorata in modo pericoloso ad un paradigma novecentesco che pone la produzione edilizia e la circolazione dei beni immobili al centro del sistema urbano, trattando la città essenzialmente come un contenitore di transazioni economiche piuttosto che come un ecosistema sociale, ambientale e culturale.
Quanto si sta discutendo in Parlamento è davvero una grande semplificazione, o è piuttosto la grande rinuncia a fare dell'urbanistica italiana uno strumento all'altezza delle sfide del XXI secolo?
Una riforma senza anima: l'impianto ideologico del nuovo Codice
Per comprendere le lacune strutturali del testo in discussione, occorre prima chiedersi da quale domanda esso muova.
La risposta è esplicita già nella relazione illustrativa allegata al DDL: la riforma nasce dall'esigenza di "razionalizzare e riordinare i regimi amministrativi edilizi e urbanistici", di definire con chiarezza i titoli abilitativi, di eliminare la cosiddetta doppia conformità come ostacolo alle sanatorie, di unificare i criteri interpretativi su scala nazionale per CILA, SCIA e permesso di costruire".
Sono obiettivi legittimi e in parte condivisibili, nella misura in cui la certezza del diritto è un valore che anche una prospettiva progressista non può ignorare. Il punto critico, tuttavia, non risiede in ciò che il testo dice, ma in ciò che ostinatamente non dice.
Mancano quasi del tutto — o appaiono come mere enunciazioni di principio prive di meccanismi attuativi concreti — tre grandi temi che la letteratura urbanistica internazionale ha ormai posto al centro di qualsiasi seria politica urbana:
-la rigenerazione urbana come strumento di giustizia distributiva,
-la lotta alla gentrificazione come fenomeno di esclusione sociale,
-la sostenibilità ambientale come dimensione costitutiva della città e non come optional da aggiungere in fase di progettazione.
È significativo, a questo riguardo, che il riferimento alla rigenerazione urbana compaia nel DDL quasi esclusivamente in chiave di incentivo alla demolizione e ricostruzione e di revisione degli oneri di costruzione, come se rigenerare la città significasse sostanzialmente abbattere e ricostruire nel rispetto delle prestazioni energetiche. Questa lettura, pur non priva di utilità tecnica, è radicalmente riduttiva rispetto alla tradizione del pensiero urbanistico europeo.
In questo quadro, la riforma appare orientata principalmente a soddisfare la domanda proveniente dal mercato delle costruzioni e dal settore immobiliare: semplificare le procedure, accelerare i tempi, ridurre l'incertezza interpretativa.
Sono obiettivi che l'industria edilizia e l'ANCE reclamano da anni, e che trovano nel ministro Salvini un interlocutore naturale. Ma la città, come ci ha ricordato il sociologo Harvey Molotch nella sua celebre analisi della "growth machine", non è solo una macchina per produrre rendite fondiarie: è uno spazio di vita collettiva in cui i meccanismi di mercato, se lasciati senza adeguata regolazione, tendono sistematicamente a produrre segregazione, esclusione e degrado.
Il consumo di suolo: enunciazioni di principio e realtà normativa
Secondo i dati dell'ISPRA (Rapporto sul Consumo di Suolo 2023-2024), l'Italia ha consumato mediamente oltre 70 chilometri quadrati di suolo all'anno nell'ultimo decennio, con una tendenza che — nonostante i proclami istituzionali — non accenna a invertirsi in modo strutturale. Solo nel 2023, il suolo cementificato ha raggiunto oltre il 7,1% del territorio nazionale, con punte significative nelle pianure del Nord Italia, nel Mezzogiorno costiero e nelle aree metropolitane. Il dato, in sé, racconta una storia di pianificazione fallimentare, di espansione urbana diffusa e di incapacità sistemica di valorizzare il patrimonio edilizio esistente.
Il DDL delega include, è vero, un principio dichiarato volto a "favorire la rigenerazione urbana rispetto al consumo di suolo". Eppure, chi conosce la storia della legislazione urbanistica italiana sa bene che le enunciazioni di principio senza strumenti attuativi vincolanti hanno la stessa efficacia regolatoria di un pio desiderio. Il meccanismo incentivante proposto — una revisione degli oneri di costruzione che dovrebbe premiare gli interventi di recupero rispetto alle nuove costruzioni su suolo vergine — è uno strumento già sperimentato in diverse legislazioni regionali con risultati modesti, perché non affronta il nodo strutturale: il suolo non urbanizzato, in Italia, continua ad avere un valore di mercato inferiore al suolo già dotato di infrastrutture, rendendo economicamente conveniente per gli operatori privati espandersi sulla periferia piuttosto che rigenerare il centro.
È qui che si misura la distanza abissale tra il modello italiano e le esperienze europee più avanzate.
-In Germania, il principio del Innenentwicklung vor Außenentwicklung — sviluppo verso l'interno prima che verso l'esterno — è stato progressivamente codificato nel BauGB (Baugesetzbuch, il codice federale dell'edilizia) con strumenti di fiscalità urbana, perequazione territoriale e pianificazione di area vasta che rendono strutturalmente più conveniente recuperare l'esistente piuttosto che espandersi.
-In Olanda, la pianificazione nazionale vincola i Comuni a dimostrare l'esaurimento delle capacità di sviluppo interno prima di poter pianificare nuove aree di espansione.
-In Francia, la Loi Climat et Résilience del 2021 ha introdotto il principio del Zéro Artificialisation Nette entro il 2050, con target intermedi vincolanti e meccanismi di compensazione obbligatoria per ogni nuova sottrazione di suolo naturale.
Il nuovo Codice italiano non introduce nulla di paragonabile. Il principio dell'azzeramento del consumo di suolo netto — target che l'Unione Europea ha posto come obiettivo al 2050 attraverso la Soil Strategy — compare nel testo come un orizzonte auspicabile ma non come un vincolo operativo.
L'urbanista e ricercatore Neil Brenner, nella sua riflessione sul "planetary urbanization", ha mostrato come la devastazione del suolo non sia il risultato di singole scelte progettuali irresponsabili, ma di interi sistemi normativi che non sanciscono il principio della non riproducibilità del suolo come bene comune non rinnovabile.
Il DDL in discussione sembra ignorare questa prospettiva sistemica.
La questione della gentrificazione
C'è un tema che il dibattito parlamentare sulla riforma del Testo Unico sembra aver sistematicamente eluso, forse perché scomodo per chi rappresenta gli interessi di costruttori e investitori immobiliari: la gentrificazione.
Il fenomeno — ovvero quella dinamica per cui la riqualificazione di quartieri degradati produce l'espulsione delle fasce di popolazione a basso reddito che tradizionalmente li abitano, sostituite da ceti più abbienti e da funzioni ad alta redditività — è ormai documentato in tutte le grandi città italiane, da Milano a Firenze, da Bologna a Roma.
I dati sono eloquenti: secondo l'Osservatorio Nazionale sulla Condizione Abitativa (2024), nelle principali città italiane il costo medio di affitto è aumentato del 28-35% tra il 2018 e il 2024, mentre il reddito mediano delle famiglie è cresciuto di meno del 10% nello stesso periodo.
A Milano, in quartieri come Isola, Loreto e Corvetto, il processo di riqualificazione ha prodotto un aumento dei valori immobiliari che ha reso di fatto inaccessibile l'abitazione per chi non dispone di redditi elevati.
A Bologna, il centro storico ha perso negli ultimi vent'anni una quota significativa di residenti stabili, sostituiti da strutture ricettive turistiche e da affitti brevi.
Roma non fa eccezione: Pigneto, Ostiense, Trastevere vivono dinamiche simili di trasformazione del tessuto sociale tradizionale.
Il DDL delega — e prima ancora il Decreto Salva Casa del 2024 — contiene una misura che, lungi dall'arginare questo fenomeno, rischia concretamente di accelerarlo: la liberalizzazione dei cambi di destinazione d'uso tra categorie omogenee e la semplificazione delle procedure per il mutamento funzionale. Nella visione del legislatore, questa misura serve a rispondere alla domanda abitativa liberando immobili bloccati da vincoli burocratici. Nella realtà del mercato, tuttavia, essa fornisce agli operatori privati uno strumento formidabile per trasformare uffici, negozi e locali commerciali in unità abitative di fascia alta, o per convertire appartamenti in strutture ricettive per affitti brevi, accentuando ulteriormente la pressione sui valori immobiliari nei quartieri più appetibili.
Come ha documentato l'economista urbano Edward Glaeser, il paradosso della liberalizzazione edilizia è che, in assenza di meccanismi redistributivi, produce più abitazioni ma non le produce dove ne hanno bisogno le persone a basso reddito.
Il grande assente nel testo normativo è dunque una vera politica dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. La CGIL, nelle sue audizioni parlamentari sul Salva Casa, ha denunciato con nettezza come il decreto non contenesse alcuna misura strutturale per affrontare l'emergenza abitativa delle fasce vulnerabili della popolazione. Il sindacato aveva proposto, tra le altre cose, la destinazione di alloggi privati invenduti all'edilizia sociale, meccanismi di mixité funzionale e sociale vincolante nei nuovi interventi di riqualificazione, il finanziamento del recupero del patrimonio ERP (Edilizia Residenziale Pubblica). Nulla di tutto ciò è entrato nel testo del DDL. Eppure, la letteratura urbanistica offre strumenti consolidati per affrontare questi nodi.
Richard Sennett, nel suo seminale lavoro sull' "open city", ha argomentato con rigore come le città più vivibili siano quelle che preservano la complessità sociale, garantendo la compresenza di funzioni, redditi e generazioni diverse nello stesso spazio urbano. Peter Calthorpe ha dimostrato come un'urbanistica orientata al trasporto pubblico e alla mixité funzionale — il cosiddetto Transit Oriented Development — riduca non solo il consumo di suolo ma anche la segregazione sociale, creando quartieri accessibili a tutti i livelli di reddito. Andrés Duany ha elaborato i principi del New Urbanism proprio in risposta alla tendenza degli strumenti normativi tradizionali a produrre monofunzionalità e segregazione.
Il nuovo Codice italiano non recepisce nulla di questa tradizione intellettuale.
Il problema della sanatoria perpetua
Il Decreto Salva Casa del 2024 ha introdotto — come ha argomentato con acume la dottrina giuridica più attenta — una sostanziale riedizione del condono edilizio attraverso strumenti formalmente diversi. Le nuove tolleranze costruttive fino al 6% per gli immobili di piccole dimensioni, la semplificazione delle procedure di sanatoria per le parziali difformità, l'abolizione del principio della doppia conformità per determinate categorie di interventi: tutte queste misure, singolarmente considerabili come aggiustamenti tecnici di buon senso, nel loro insieme producono un effetto normativo di sostanziale regolarizzazione del patrimonio di abusi edilizi accumulato nei decenni.
Non si tratta di una critica ideologica al concetto di sanatoria in quanto tale. È comprensibile che un patrimonio edilizio storico costruito in un'epoca di minore consapevolezza normativa contenga irregolarità che sarebbe sproporzionato sanzionare con la demolizione. Il problema è di ordine sistemico e culturale: in Italia, ogni ciclo politico ha prodotto strumenti di regolarizzazione degli abusi edilizi, consolidando nella cultura diffusa l'aspettativa che l'illegalità edilizia trovi prima o poi una via di uscita normativa. Questo ha prodotto, come hanno documentato gli studi dell'ISPRA e del CRESME, un effetto di "moral hazard" per cui l'impunità attesa incentiva nuovi abusi, alimentando un circolo vizioso che nessuna riforma seria può permettersi di ignorare.
Giuseppe Campos Venuti, il grande urbanista riformista italiano che per decenni ha battagliato contro la rendita fondiaria e la speculazione immobiliare, era solito ricordare che la norma urbanistica non è mai neutrale: riflette sempre una distribuzione del potere e degli interessi nella società.
In questo senso, il Decreto Salva Casa e il DDL che lo prolungherà nella nuova architettura normativa riflettono nitidamente una distribuzione di potere in cui i proprietari immobiliari, i costruttori e gli investitori finanziari pesano assai più dei cittadini a basso reddito, dei movimenti per il diritto all'abitare, degli enti locali che devono fare urbanistica sui territori.
La città verde come slogan
Nel vocabolario della comunicazione politica contemporanea, nessun progetto urbano si presenta più senza gli aggettivi green, sostenibile, resiliente. Il nuovo Codice dell'Edilizia non fa eccezione: la relazione illustrativa menziona l'efficienza energetica, la sicurezza sismica, il contenimento del consumo di suolo come obiettivi della riforma. Tuttavia, tra l'enunciazione di un obiettivo e la sua traduzione in strumenti normativi vincolanti e misurabili esiste un divario che il testo non colma.
Si prenda il tema dell'infrastruttura verde. Nel panorama europeo, la Green Infrastructure Strategy dell'Unione Europea, aggiornata nel 2023, richiede agli Stati membri di integrare reti ecologiche, spazi verdi urbani e sistemi di drenaggio naturale nella pianificazione ordinaria.
Paesi come la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia hanno già codificato questi principi in normative vincolanti che impongono standard minimi di permeabilità del suolo, superficie a verde per abitante e presenza di ecosistemi urbani nei nuovi interventi.
Il paesaggista e urbanista Kongjian Yu, fondatore della Scuola di Sponge City, ha dimostrato come la ri-naturalizzazione degli spazi urbani non sia solo una questione estetica ma un fattore determinante nella gestione delle emergenze climatiche, dalla siccità alle alluvioni.
Il nuovo Codice italiano non contiene alcun standard vincolante di questo tipo.
La questione della qualità degli spazi pubblici è altrettanto significativa. William "Holly" Whyte, nel suo celebre studio sulla vita nelle piazze americane, aveva dimostrato già negli anni Settanta come la progettazione degli spazi pubblici determini in modo cruciale la qualità dell'esperienza urbana e la coesione sociale dei quartieri. Il nuovo Codice, in linea con la tradizione del TUE che sostituisce, rimane sostanzialmente cieco a questa dimensione.
Analoghe considerazioni valgono per il tema della mobilità sostenibile, che ha un impatto direttissimo sulla qualità della vita urbana e sulle emissioni di CO₂.
Jeff Speck, nel suo "Walkable City", ha documentato come la forma urbana determini in modo quasi deterministico le scelte modali dei cittadini: città compatte, con funzioni miste e spazi pubblici di qualità, producono quote modale pedonale e ciclistica enormemente più alte rispetto alle città frammentate e monofunzionali favorite dall'espansione urbana diffusa.
Eppure, il DDL non introduce alcun meccanismo che colleghi le trasformazioni edilizie alla pianificazione della mobilità, come invece richiedono le migliori pratiche europee.
Il modello europeo: cosa l'Italia potrebbe imparare e sceglie di ignorare
Per valutare appieno i limiti dell'approccio italiano, è utile misurarlo rispetto alle esperienze normative europee più avanzate in materia di pianificazione urbana sostenibile e socialmente equa. Il confronto è, per usare un eufemismo, impietoso.
La Germania ha sviluppato, nel corso degli ultimi trent'anni, un sistema di Stadtentwicklung — sviluppo urbano — che integra in modo organico strumenti edilizi, urbanistici e sociali. I programmi Soziale Stadt (Città Sociale) e Stadtumbau (Riconversione Urbana) hanno finanziato la rigenerazione di quartieri degradati non solo attraverso interventi fisici, ma attraverso processi partecipati di costruzione di nuove comunità, servizi di prossimità, infrastrutture culturali e spazi pubblici di qualità. Il tutto con meccanismi di governance multilivello che coinvolgono Stato federale, Länder e Comuni in modo vincolante e con risorse finanziarie dedicate.
In Olanda, il concetto di Ruimtelijke Ordening — ordinamento spaziale — ha prodotto una tradizione di pianificazione di area vasta che considera il territorio come un sistema integrato in cui la scelta di dove costruire, cosa costruire e per chi costruire non può essere lasciata alla logica del mercato. L'inclusione di quote obbligatorie di social housing nei nuovi sviluppi residenziali, i meccanismi di acquisizione pubblica del suolo attraverso enti di diritto pubblico (come i grondbedrijven comunali), la pianificazione obbligatoria del verde urbano: tutti strumenti assenti nell'esperienza italiana.
La Spagna, pur in un contesto politico frammentato, ha introdotto con la Ley de Suelo del 2015 il principio della riserva obbligatoria di suolo per edilizia sociale nella misura minima del 30% di ogni nuova lottizzazione residenziale.
La Catalogna ha sviluppato modelli avanzati di mixité sociale nei nuovi quartieri. Barcellona, sotto l'impulso delle giunte progressiste guidate da Ada Colau, ha introdotto misure di controllo degli affitti e limiti alle piattaforme di affitti brevi per contrastare la gentrificazione del centro storico: una politica esattamente opposta a quella facilitata dal Decreto Salva Casa con la sua liberalizzazione dei cambi di destinazione d'uso.
Nel panorama francese, la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain del 2000 — la cosiddetta Legge SRU — ha imposto ai Comuni con più di 3.500 abitanti una quota minima del 20-25% di alloggi sociali sul totale del parco residenziale, con sanzioni finanziarie significative per gli enti che non rispettano l'obbligo. È una misura che ha prodotto risultati contrastanti nella sua applicazione concreta, ma che esprime una filosofia radicalmente diversa rispetto alla neutralità distributiva del modello italiano: la pianificazione come strumento di giustizia sociale, non come mero coordinamento delle attività di costruzione.
DDL sulla Rigenerazione Urbana: un'occasione parallela e incompleta
A onor del vero, il quadro normativo attualmente in discussione non si esaurisce nel solo DDL delega per il nuovo Codice.
Al Senato è in esame, in forma di testo unificato, un disegno di legge sulla rigenerazione urbana che incorpora otto DDL presentati nel corso della legislatura, con l'obiettivo dichiarato di affrontare in modo più organico la riqualificazione delle aree degradate, la riduzione del consumo di suolo e la creazione di un Fondo Nazionale da 3,4 miliardi di euro per il periodo 2026-2037.
La presenza di premi volumetrici fino al 30% per interventi che rispettino determinati standard energetici e sismici, le esenzioni fiscali temporanee e le disposizioni sulla delocalizzazione di edifici in aree a rischio idrogeologico rappresentano elementi di indubbia innovazione rispetto allo status quo. Eppure, anche questa proposta sconta limiti significativi. In primo luogo, l'approccio agli incentivi volumetrici rischia di replicare una logica già ampiamente sperimentata — e già ampiamente criticata — nel contesto dei piani di recupero degli anni Novanta e Duemila: si premia chi demolisce e ricostruisce in modo energeticamente efficiente, ma non si affronta il tema della mixité sociale, dell'accessibilità economica delle nuove unità abitative, della partecipazione degli abitanti al processo di trasformazione del proprio quartiere.
In secondo luogo, la governance multilivello delineata nel testo — Ministero al coordinamento, Regioni alla definizione delle priorità, Comuni all'attuazione — rischia di riprodurre le stesse conflittualità intergovernative che hanno storicamente paralizzato la pianificazione territoriale italiana.
Henri Lefebvre aveva intuito, con la profetica lucidità che caratterizza le grandi menti della sociologia urbana, che il droit à la ville — il diritto alla città — non è semplicemente il diritto di accedere a strutture e risorse urbane esistenti, ma il diritto di cambiare la città secondo i propri desideri collettivi. Questo diritto presuppone forme di partecipazione democratica alla pianificazione che vanno ben al di là delle audizioni parlamentari e delle consultazioni formali: richiede processi strutturati di co-progettazione in cui le comunità locali abbiano potere reale, non solo voce consultiva.
Né il DDL sul nuovo Codice né il DDL sulla Rigenerazione Urbana introducono strumenti di questo tipo in modo vincolante.
Conclusioni: la città che meritiamo e quella che ci consegnano
C'è una domanda, alla fine di questa analisi, che si impone con forza: perché l'Italia fatica così tanto a dotarsi di una legislazione urbanistica all'altezza delle sfide del XXI secolo?
La risposta non è tecnica, ma politica e culturale.
Esiste nel nostro Paese una strutturale subalternità della pianificazione territoriale rispetto agli interessi della rendita fondiaria, documentata fin dall'origine stessa della Legge Urbanistica del 1942 — nata sotto il fascismo in un contesto in cui i grandi proprietari fondiari avevano un peso determinante — e mai completamente superata nelle successive riforme.
La progressiva attività di svuotare il piano regolatore tradizionale favorendo strumenti negoziati e derogabili, che Edoardo Salzano ha efficacemente descritto come il passaggio dall'"urbanistica della regola" all'"urbanistica della trattativa", è il risultato di decenni di pressioni convergenti da parte di lobby immobiliari, costruttori, banche e una parte del ceto politico trasversalmente disponibile a trasformare le licenze edilizie in risorse di consenso.
In questo quadro, occorre però essere onesti anche nei confronti del campo progressista. Le forze di centro-sinistra, quando hanno governato, non hanno sempre dimostrato una maggiore coerenza tra i principi enunciati e le politiche praticate. I piani casa regionali degli anni Duemila, gli accordi di programma che hanno prodotto densità edilizie fuori scala, la difficoltà storica di applicare con determinazione i principi di contenimento del consumo di suolo anche quando ciò significava scontentare interessi locali: questi sono elementi che un'analisi onesta non può omettere. Il problema non è solo chi governa oggi, ma un sistema di incentivi politici e una cultura amministrativa che tendono strutturalmente a premiare la trasformazione rispetto alla conservazione, il nuovo rispetto all'esistente, il privato rispetto al pubblico.
Detto questo, il DDL delega attualmente in discussione rappresenta oggettivamente un'occasione mancata di ben altra portata rispetto ai ritardi storici accumulati. Siamo in un momento in cui le crisi si moltiplicano e si sovrappongono: la crisi climatica pone la questione del consumo di suolo come una vera e propria emergenza ecologica; la crisi abitativa nelle grandi città ha raggiunto livelli che impattano sulla coesione sociale in modo misurabile; la crisi energetica ha reso urgente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente su scala massiva.
In questo contesto, produrre una riforma incentrata principalmente sulla semplificazione dei titoli abilitativi e sulla regolarizzazione degli abusi storici è come rispondere a un incendio con un bicchiere d'acqua.
Carlo Ratti, il progettista e ricercatore del MIT che con il suo lavoro sul Senseable City ha aperto nuove prospettive sull'urbanistica dei dati e delle tecnologie, ama ricordare che le città del futuro non si costruiranno con nuove espansioni ma con la capacità di leggere, trasformare e rigenerare l'esistente in modo intelligente.
Angelos Salingaros, il teorico dei sistemi urbani complessi, ha mostrato come la qualità della vita nelle città dipenda in modo cruciale dalla diversità delle scale, dalla presenza di connessioni a livello umano, dalla ricchezza del tessuto di relazioni e funzioni che rendono un quartiere un organismo vivo.
Romeo Farinella, professore e ricercatore che ha dedicato la propria carriera allo studio della rigenerazione urbana nei contesti fluviali e industriali, ha dimostrato come i processi di trasformazione più riusciti siano quelli che partono dall'ascolto delle comunità e dalla comprensione della specificità dei luoghi.
Tutto questo pensiero — tutto questo sapere collettivo accumulato da decenni di ricerca — non trova traccia nel testo normativo in discussione.
La città che meritiamo — e che la letteratura urbanistica europea ci indica come possibile — è una città che non consuma nuovo suolo, che garantisce abitazioni accessibili a tutti i redditi, che distribuisce verde e servizi in modo equo, che partecipa i propri abitanti alle scelte di trasformazione.
La città che ci consegnano questo governo e questo DDL è una città in cui è più facile sanare un abuso edilizio, più veloce ottenere un permesso di costruire, più semplice cambiare la destinazione d'uso di un immobile per trasformarlo in un b&b.
Non è la stessa città. E il divario tra le due non è una questione tecnica: è una questione di scelta politica, di priorità, di visione del rapporto tra diritti individuali e bene comune.
Il Parlamento ha ancora dodici mesi di tempo — una volta approvata la legge delega — per orientare i decreti attuativi in una direzione diversa. La speranza è che la Commissione Ambiente della Camera, nell'esame del testo, sappia raccogliere le indicazioni che vengono dal mondo accademico, dall'INU, dagli ordini professionali, dalle associazioni ambientaliste più serie e meno ideologiche, per introdurre nel Codice dell'Edilizia e delle Costruzioni quei principi di giustizia distributiva, sostenibilità ambientale e partecipazione democratica che oggi mancano. Non è troppo tardi. Ma il tempo stringe, e la città non aspetta.
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